Art. 2.
(Amministrazione, coordinamento, vigilanza e valutazione).

      1. Per amministrare, coordinare, vigilare e valutare gli interventi di cui all'articolo 1 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Tale personale deve avere qualifica dirigenziale o qualifica funzionale non inferiore alla C1 o essere personale docente.